Modalità
Rientrano nell’applicazione degli obblighi definiti dall’atto di regolazione ART, solo i reclami compilati sull’apposito modulo scaricabile, sia in versione italiana che in inglese, sulla pagina internet della società nella sezione reclami, e pervenuti attraverso i canali di inoltro specificamente messi a disposizione dal gestore dei servizi (pec all’indirizzo alicost.spa@legalmail.it o raccomandata da inviarsi alla sede della società Via Sopramuro n.2 Amalfi (SA) e/o dall’operatore dei terminali, nel rispetto dei livelli minimi definiti ai punti 1 b.1 e 1 b.2, escludendo pertanto i reclami inoltrati mediante altri canali (ad esempio mediante social network come Facebook o tramite e-mail o tramite strumenti di messaggistica quali whatsApp etc..). Il tutto per una esigenza di speditezza della procedura e per agevolare l’ordinato riscontro dei reclami pervenuti presso la compagnia.
Tempistiche
La società si riserva di rispondere al presente reclamo in conformità a quanto previsto dall’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento EU n.1177/2010 di cui si riporta il testo
“Qualora un passeggero che rientra nell’ambito del presente regolamento desideri presentare un reclamo al vettore o all’operatore del terminale, lo trasmette entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l’operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo.”.
Nota bene i termini di riscontro decorrono:
- il reclamo si intende trasmesso e ricevuto il giorno dell’invio solo quando lo stesso sia stato trasmesso a mezzo Pec .
- in caso di presentazione del reclamo a mezzo posta ordinaria, ai fini della decorrenza del termine previsto per riscontrare il reclamo lo stesso inizia a decorrere dalla data di registrazione dello stesso.
In caso di mancata risposta al reclamo
Il passeggero, in caso di mancato riscontro, può chiedere di definire la posizione in via stragiudiziale.
Il passeggero, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del d.lgs. 129/2015, dopo avere presentato un reclamo ai sensi dell’art. 24, paragrafo 2, del Reg. 1177/2010, al vettore o all’operatore del terminale, trascorsi 60 giorni dal ricevimento, può inoltrare un reclamo di seconda istanza all’Autorità di regolazione dei trasporti per presunte infrazioni del Regolamento.
INDENNIZZI AI SENSI DELLA MISURA 5 del Regolamento ART :
Punto 1.: L’utente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico commisurato al prezzo del biglietto riferibile al servizio di trasporto in misura non inferiore al:
- a) 10% nel caso di risposta fornita tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dal ricevimento del reclamo;
- b) 20% nel caso di risposta non fornita entro il novantesimo giorno dal ricevimento del reclamo.
- L’indennizzo di cui alla Misura 5.1 non è dovuto nei casi in cui:
- a) l’importo dello stesso è inferiore a 6 euro;
- b) il reclamo non è trasmesso dall’utente con le modalità, gli elementi minimi e le tempistiche previsti dalla Misura 3;
- c) all’utente è già stato corrisposto un indennizzo ai sensi della Misura 5.1 relativamente ad un reclamo avente ad oggetto il medesimo viaggio.”